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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 203 del 11/01/2016

Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra - Termine di decadenza - Decorrenza - Effettiva conoscenza della sentenza e comunicazione del suo deposito - Equiparazione - Notifica a fini esecutivi del capo della sentenza relativo al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo - Rilevanza.

Ai fini del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., "ratione temporis" applicabile (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento può essere equiparata alla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, per cui assume in tal senso rilevanza anche la notifica a fini esecutivi del capo della sentenza relativo al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 203 del 11/01/2016