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Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26150 del 06/12/2011

Riassetto delle qualifiche dei lavoratori dipendenti a seguito di incorporazione societaria - Divieto di adibizione a mansioni di livello inferiore a quelle svolte - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Al divieto di patti contrari all'adibizione del lavoratore a mansioni di livello inferiore a quelle svolte, previsto dall'art. 2103, secondo comma, cod. civ., si sottrae il c.d. riclassamento, in quanto esso implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra le mansioni stesse, richiedendosi solo che non operi un'indiscriminata fungibilità di compiti tale da mortificare ingiustificatamente il livello professionale degli interessati la cui protezione è insita nella suddetta norma. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice territoriale, nell'ipotesi di riclassamento a seguito di fusione per incorporazione di società di trasporto aereo, avuto riguardo alla maggiore complessità della nuova struttura organizzativa, aveva ritenuto legittimo, ai fini del reinquadramento, l'utilizzo, fatto proprio dal contratto collettivo, del criterio, valorizzante il maggior numero di ore di volo, fondato sulla preminente esigenza di sicurezza dei voli, escludendo potesse derivare un demansionamento, per gli assistenti di volo che nelle tratte internazionali prima del riassetto non avevano alcuno sopra di sé, dalla mera subordinazione a un collega con maggiore esperienza).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26150 del 06/12/2011