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Fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità – Cass. n. 5598/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne - gravidanza - Dimissioni volontarie ex art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile) - Inefficacia - Fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità - Esclusione - Fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro - Sussistenza - Ragioni.

 

L'efficacia delle dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile), è sospesa fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità fruito dalla interessata, avendo la norma inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà - contro eventuali abusi datoriali volti a viziarla o a condizionarla in vario modo - espressa con riferimento al momento delle dimissioni, in relazione al quale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della predetta volontà.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5598 del 23/02/2023 (Rv. 666939 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118

 

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