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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬accertamento e riscossione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26481‭ ‬del‭ ‬17/12/2014‭

Accertamento induttivo‭ ‬-‭ ‬Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore‭ ‬-‭ ‬Nuova disciplina ex d.l.‭ ‬N.‭ ‬296‭ ‬del‭ ‬2006‭ ‬-‭ ‬Necessità del requisito della gravità‭ ‬-‭ ‬Eliminazione‭ ‬-‭ ‬Portata retroattiva della norma‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26481‭ ‬del‭ ‬17/12/2014


L'accertamento induttivo fondato sul mero divario,‭ ‬a prescindere dalla sua gravità,‭ ‬tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore‭ ‬è legittimo solo a decorrere dal‭ ‬1°‭ ‬gennaio‭ ‬2007,‭ ‬in base all'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬23,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬296,‭ ‬che non ha portata retroattiva,‭ ‬trattandosi di norma innovativa e non interpretativa,‭ ‬in quanto,‭ ‬con l'aggiunta di un inciso,‭ ‬ha soppresso il riferimento alle‭ "‬gravi incongruenze‭"‬,‭ ‬prima operato tramite il rinvio recettizio all'art.‭ ‬62‭ ‬sexies,‭ ‬comma‭ ‬3,‭ ‬del d.l.‭ ‬30‭ ‬agosto‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬331,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬nella legge‭ ‬29‭ ‬ottobre‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬427.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26481‭ ‬del‭ ‬17/12/2014‭