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Cessione di credito "pro soluto" a prezzo inferiore al suo valore – Cass. n. 5787/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Cessione di credito "pro soluto" a prezzo inferiore al suo valore - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza e precisione - Onere prova - A carico del contribuente - Automatismo della deducibilità - Ipotesi.

In tema di redditi d'impresa, la cessione di un credito "pro soluto" a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. Peraltro, l'automatica deducibilità opera soltanto in quest'ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell'insolvibilità e dell'entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5787 del 03/03/2021 (Rv. 660766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2871, Cod_Civ_art_2424_2