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Applicabilità alla rendita vitalizia – Cass. n. 16229/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – imposte catastali – imposte ipotecarie - imposta di registro - determinazione della base imponibile - Determinazione della base imponibile - Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 - Natura di deroga al criterio generale ex art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Applicabilità alla rendita vitalizia - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986.

 

In tema di imposta di registro, la regola del cd. prezzo valore, posta dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all'atto di costituzione di rendita vitaliziala, la cui base imponibile, ai sensi del d.p.r. cit., art. 46, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16229 del 10/06/2021 (Rv. 661472 - 01)

 

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