Skip to main content

Impossibilità di consegna secondo l'ordine tassativamente indicato – Cass. n. 22333/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Esecuzione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Presupposti - Impossibilità di consegna al destinatario o ai soggetti alternativamente specificati secondo l'ordine tassativamente indicato - Attestazione espressa e specifica nella relazione di notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenza - Nullità.

 

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22333 del 05/08/2021 (Rv. 661961 - 01)

 

Corte

Cassazione

22333

2021