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Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo con modello CNM – Cass. n. 28316/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Consolidato Nazionale - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo mediante modello CNM - Disconoscimento del diritto di riportare le perdite della consolidata nel periodo di riferimento - Esclusione - Ragioni - Condizioni.

 

In tema di consolidato fiscale, la mancata presentazione del modello CNM non è sanzionata con la perdita del diritto a riportare a nuovo le perdite consolidate, ma piuttosto ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997, e ciò in ragione del fatto che la presentazione di detto modello ha valore di dichiarazione di scienza - che segue all'instaurazione del regime consolidato - con lo scopo di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che le consentano di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e la corretta liquidazione dell'imposta, sicché, quando l'amministrazione dispone comunque di dette informazioni e non muove alcun rilievo, se non quello formale, relativo alla omessa dichiarazione, non matura alcuna decadenza, non prevista da alcuna norma, dal diritto di riportare le perdite.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28316 del 15/10/2021 (Rv. 662475 - 01)

 

Corte

Cassazione

28316

2021