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Debito del defunto – Cass. n. 6616/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - base imponibile - passività deducibili - in genere - Debito del defunto - Deducibilità ex art. 20 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 20 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel prevedere che sono deducibili i debiti del defunto che siano "esistenti" alla data di apertura della successione, postula che essi abbiano, in quel momento, i caratteri dell'attualità e della determinatezza dell'ammontare, perché solo in questo caso è configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di tali requisiti nel caso di esercizio da parte di una banca dell'opzione di vendita c.d. "put" di azioni societarie successiva all'apertura della successione e conseguente alla proposta irrevocabile di acquisto formulata dal "de cuius").

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6616 del 01/03/2022 (Rv. 664092 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1329, Cod_Civ_art_1331

 

Corte

Cassazione

6616

2022