Skip to main content

Tributi (in generale) - "solve et repete" Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34782 del 12/12/2023 (Rv. 669848 - 01)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Processo tributario - Sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza - Principio dell'immutabilità del giudice - Violazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo tributario, la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice, che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34782 del 12/12/2023 (Rv. 669848 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_352