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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 36068 del 27/12/2023 (Rv. 669873 - 01)

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Rimborso IVA - Sospensione cautelare - Dovere di motivazione dell'amministrazione finanziaria - Integrazione in corso di causa - Esclusione.

Il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 36068 del 27/12/2023 (Rv. 669873 - 01)