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imposta integrativa di registro – pagamento da parte del venditore a seguito di concordato

regresso nei confronti dell’acquirente – esclusione. corte di cassazione, sentenza n. 9859 del 7 maggio 2014 (massima)

Il venditore, il quale abbia pagato all’amministrazione finanziaria l’imposta integrativa di registro, definita soltanto nei suoi confronti mediante concordato fiscale, non ha azione di regresso verso l’acquirente rimasto estraneo al procedimento di accertamento per adesione.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9859 del 7 maggio 2014