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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015

Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015

In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015