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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8037 del 21/04/2016

Convivente "more uxorio" - Uccisione del figlio unilaterale del partner - Danno non patrimoniale risarcibile al convivente - Condizioni.

La sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.