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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7774 del 20/04/2016

Danno permanete futuro - Spesa da sostenersi vita natural durante - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.

Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare), non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7774 del 20/04/2016