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Sanzioni amministrative per le Compagnie aeree - compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo

Sanzioni amministrative per le Compagnie aeree - compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo - compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco - D.Lgs 27 gennaio 2006, n. 69 «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)

19 - Marzo 2006 - Sanzioni amministrative per le Compagnie aeree - compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo - compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco - D.Lgs 27 gennaio 2006, n. 69 «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)

D.Lgs 27 gennaio 2006, n.69 «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)

Articolo 1 Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di
seguito denominato: «Regolamento».

Articolo Organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni

1. L’E.N.A.C. è l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 3  Negato imbarco

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Articolo 4 Cancellazione del volo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Articolo 5 Ritardo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Articolo 6 Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all’articolo 10 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.

Articolo 7 Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 11 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Articolo 8 Obbligo d’informazione

1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.

Articolo 9 Attribuzione delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attribuzione, anche all’E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.

Articolo 10 Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all’articolo 2, l’ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.