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Borsa - in genere – Sez. 2, Sentenza n. 14059 del 08/07/2016

Sanzioni amministrative - Manipolazione del mercato - Valutazioni "mark to market" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187 ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, non può inegrare "notizia falsa" una stima "mark to market", perché questa, esprimendo una valutazione condizionata dal metodo di calcolo, sfugge all'alternativa secca tra vero e falso.

Sez. 2, Sentenza n. 14059 del 08/07/2016