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Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro1.100,00 - regime di impugnazione - d.lgs. n. 40 del 2006 che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del1981 - appello - limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26613 del 22/10/2018

>>> In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006,la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. L'appello per le cause di valore non superiore a euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. (Nella specie, il giudice del gravame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenendo che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità, perché relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di euro 1.047,00).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26613 del 22/10/2018