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condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Cass. n. 1703/2013

Soccombenza reciproca - Prevalenza per ciascuna parte - Individuazione - Numero delle domande accolte o respinte - Esclusione - Criteri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013 

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha individuato l'oggetto della lite nell'attribuzione di un assegno in favore di un coniuge, ed ha concluso che l'obbligato era il soccombente principale, in quanto gravato dell'assegno sia pure non con la modalità da lui considerata più svantaggiosa).

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1703

2013