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Pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario – Cass. n. 18841/2021

Esecuzione forzata - vendita forzata - Pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Prevalenza del termine indicato dal giudice nell'ordinanza di vendita su quello fissato nel decreto ex art. 574, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Limiti.

 

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18841 del 02/07/2021 (Rv. 661980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_574 com. 1

 

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Cassazione

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