Skip to main content

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011

Azione disciplinare - Caratteristiche - Irretrattabilità ed indisponibilità - Permanenza anche nella vigenza del d.lgs 109/2006 - Conseguenze.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati ordinari, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, permangono i caratteri della irretrattabilità e della indisponibilità della relativa azione. Ne consegue l'inapplicabilità d'istituti come la riassunzione ad istanza di parte, destinati ad operare nell'ambito di procedimenti rimessi all'iniziativa ed alla volontà dei contendenti, in quanto essi offrirebbero all'incolpato uno strumento idoneo a conseguire indirettamente il risultato di bloccare e far chiudere il processo in un giudizio nel quale un tale esito non può verificarsi, neanche su richiesta od accordo espresso delle parti.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011