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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14552 del 12/06/2017

Intercettazioni disposte in un processo penale - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Utilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Mancanza di trascrizione integrale delle stesse - Assenza del consenso dell’incolpato - Irrilevanza - Limiti.

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue che, nel procedimento disciplinare, risulta irrilevante l'omessa trascrizione integrale delle intercettazioni suddette, essendo sufficiente anche quella sintetica, pur in assenza del consenso dell’incolpato, salva la specifica contestazione di quest’ultimo circa la sussistenza di qualche difformità rispetto ai supporti audio (bobine o cassette).

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14552 del 12/06/2017