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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 01)

Procedimento disciplinare - Correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna - Diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la Sezione disciplinare del C.S.M. può, ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p. e con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all’accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare, la quale aveva ravvisato l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione all'art. 582 c.p., ed ha affermato che la decisione impugnata - nella parte in cui aveva stabilito che, sotto il profilo soggettivo, il reato era da ritenersi comunque sussistente, sia in presenza di un'azione violenta sorretta da dolo intenzionale, come indicato nell'incolpazione, sia se sorretta da dolo eventuale - si era mantenuta, rigorosamente, nei limiti della fattispecie delineata dall'art. 582 c.p., come descritta nella contestazione e, pertanto, con il riferimento al dolo eventuale, si era limitata ad una precisazione finalizzata ad evidenziare la sufficienza della consapevolezza della portata lesiva della condotta).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 01)