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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per piantagioni di alberi - a distanza illegale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008

Mancato rispetto delle distanze - Diritto di chiedere l'estirpazione degli alberi - Sussistenza - Condizioni - Obbligo per il giudice di merito di verificare l'esistenza del danno - Esclusione - Fondamento.

In base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 cod. civ., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15236 del 09/06/2008