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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77

L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui

La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77