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incarico contro un ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66

Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente), l’incarico - giudiziale o stragiudiziale - contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni:

a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;

b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66