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Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente vale anche se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi

L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l’asserita circostanza che, nel precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e non individuali.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 18 giugno 2020