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Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. Il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all’ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte “particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze” e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (Nella specie il professionista è stato assolto).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122