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Radiazione per l’avvocato condannato in sede penale per detenzione di droga ai fini di spaccio   sentenza n. 168 del 30 luglio 2021  

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021  

 

In considerazione della tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, alla violazione dei precetti deontologici generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cdf), che appunto non sono assistiti da sanzioni disciplinari tassativamente stabilite, può legittimamente conseguire anche l’irrogazione della sospensione disciplinare, peraltro aggravabile nei casi più gravi fino alla radiazione ex art. 22, co. 2, lett. d, cdf (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale per a 3 anni e 7 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per violazione delle norme in tema di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di oltre 1000 dosi di cocaina e marijuana. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della radiazione comminata dal Consiglio distrettuale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021