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La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione - sentenza n. 28 del 22 marzo 2022 della sanzione irrogata

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

 

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022