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Sanzione disciplinare e sospensione cautelare hanno presupposti e procedimenti diversi - sentenza n. 53 del 13 maggio 2022

La sanzione disciplinare per fatti riguardanti la condotta degli avvocati può essere emessa solo all’esito di un procedimento disciplinare tipico da celebrarsi nelle modalità e con i termini previsti…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 53 del 13 maggio 2022

 

La sanzione disciplinare per fatti riguardanti la condotta degli avvocati può essere emessa solo all’esito di un procedimento disciplinare tipico da celebrarsi nelle modalità e con i termini previsti dal Reg. CNF 2/2014 che appunto prevedono la fase istruttoria preliminare, la citazione a giudizio, il dibattimento e la fase decisoria. Diversamente, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione non rientra fra le misure di carattere sanzionatorio che possono essere irrogate a seguito di procedimento disciplinare, ma costituisce, invece, un provvedimento di natura amministrativa a carattere provvisorio svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 53 del 13 maggio 2022