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Assistenza e beneficenza pubblica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14163 del 04/07/2005

Contributo obbligatorio in favore dell'O.N.A.O.S.I. - Sanitari assoggettati - Dipendenti da pubbliche amministrazioni - Dipendenti da enti pubblici economici - Configurabilità.

Il contributo a favore dell'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), previsto dall'art. 2 della legge n. 306 del 1901 per tutti i medici, veterinari e farmacisti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni , è obbligatorio anche per i sanitari dipendenti da enti pubblici economici (nel caso di specie Azienda farmacie comunali), senza che possa assumere rilevanza contraria la circostanza che gli atti di gestione del rapporto di lavoro fossero soggetti alla disciplina privatistica ai sensi dell'art. 2093 cod. civ., essendone titolare un soggetto appartenente ad una categoria che l'ordinamento non conosceva all'epoca dell'emanazione della legge suddetta.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14163 del 04/07/2005