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notificazioni all'imputato - domicilio dichiarato o eletto

elezione di domicilio presso il difensore nominato di ufficio - rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione ex art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen. - omessa elezione di diverso domicilio da parte dell'imputato - notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - legittimità. sentenza n. 27935 ud. 03/05/2019 - deposito del 25/06/2019, commento a cura dell’avv. Marta Cigna

Fatto. Il Tribunale di Genova dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato detenuto per altra causa per mancanza di validità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. disponendo la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero, rilevando che, pur avendo l'imputato eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, il difensore aveva rifiutato di accettare tale domiciliazione ex art. 162, comma 4-bis, cod. pen. L'imputato aveva però deciso di non procedere a nuova e diversa elezione di domicilio ed il Tribunale aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni per procedere, come era avvenuto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al fine del perfezionamento della nuova notifica.

Ricorreva per cassazione il Pubblico Ministero deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, osservando che il fatto che l'imputato non avesse provveduto ad eleggere domicilio, nonostante gli fosse stato reiteratamente richiesto e fosse stato informato della pendenza del procedimento, nonché del nome del difensore nominato d’ufficio, determinava una situazione di inidoneità dell'elezione di domicilio con la conseguente applicabilità della procedura ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Le norme che vengono in esame, dunque, sono:

  • • l'art. 162 cod. proc. pen. che, dopo avere regolamentato le modalità di comunicazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio, dispone testualmente al comma 4-bis (introdotto dalla |. 103/2017 ed in vigore dal 3 agosto 2017) che «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario»;
  • • l'art. 161, cod. proc. pen. che al comma primo dispone tra l’altro che l'imputato deve essere avvertito che «... ne/ caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore»;
  • • l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che, al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, dispone che «Se /a notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee».

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero e ritenuto abnorme la decisione del Tribunale. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d'ufficio) di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1 ottobre 1997 n. 8825) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609; Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863; Sez. 4, Sentenza n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099). Ciò vale anche dopo l’introduzione del comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p., in quanto, in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l'assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell'imputato ed in assenza di una manifestazione di volontà dell'imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il procedimento entrerebbe - come nel caso in esame - in una situazione di stallo.

La Corte ha, inoltre, ribadito il principio per cui «è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari senza indicare, se non in modo confuso e generico, l'esistenza di una causa di invalidità dell'atto che renda necessaria la sua rinnovazione» (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice non ha il potere di disporre la regressione del procedimento ove non individui con certezza l'esistenza di una invalidità ad effetto regressivo) (Sez. 1, n. 39850 del 16/05/2018, Assimi, Rv. 273865).