1606.Estinzione del diritto del locatore
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo VI: DELLA LOCAZIONE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1606.Estinzione del diritto del locatore.
articolo vigente|orange
Articolo vigente
Art. 1606.Estinzione del diritto del locatore.
1. Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio .
2. Sono salve le diverse disposizioni di legge.
modifiche - note|green
COMMENTI
articolo previgente|red
PRECEDENTE FORMULAZIONE
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
articolo vigente|orange
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello