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1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XII: DEL DEPOSITO Sezione I: DEL DEPOSITO IN GENERALE Sezione II: DEL DEPOSITO IN ALBERGO Art.1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

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Articolo vigente

Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

1. Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.


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