Skip to main content

1793. Diritti del possessore

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XII: DEL DEPOSITO Sezione I: DEL DEPOSITO IN GENERALE Sezione II: DEL DEPOSITO IN ALBERGO Sezione III: DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI Art.1793. Diritti del possessore.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 1793. Diritti del possessore.

1. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

2. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

3. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello