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1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito.

Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo III: DEI SINGOLI CONTRATTI Capo XII: DEL DEPOSITO Sezione I: DEL DEPOSITO IN GENERALE Sezione II: DEL DEPOSITO IN ALBERGO Sezione III: DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI Art.1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito.

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Articolo vigente

Art. 1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito.

1. Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

2. Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.


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