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delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008

Nullità del matrimonio - Vizio del consenso - Configurazione nell'ordinamento canonico - Configurazione dell'ordinamento interno - Diversità - Errore indotto da dolo - Rilevanza nell'ordinamento canonico - Ordine pubblico interno - Condizioni per il rispetto - Conseguenze - Delibazione della sentenza ecclesiastica - Limiti - Fattispecie concernente l'errore in ordine all'infedeltà prematrimoniale. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008

Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'"iter" formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. Conseguentemente, l'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa d'invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto non delibabile per contrarietà assoluta all'ordine pubblico, una sentenza ecclesiastica che, nella formazione della volontà dei nubendi, aveva dato rilievo all'errore soggettivo, nel quale era incorso un coniuge per dolo dell'altro, che aveva negato una relazione prematrimoniale con altre persone).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008