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051 Impugnazioni - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 51 Impugnazioni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 51 Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo , del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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Art. 51 Impugnazioni (1)

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.