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art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti - codice deontologico forense

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

IlI - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. 

art.21.Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

* I.-Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

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