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concordato preventivo - approvazione - voto - adesioni alla proposta Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2326 del 03/02/2014

Raggiungimento delle maggioranze - Termine perentorio di venti giorni dalla chiusura del verbale dell'adunanza - Modalità di voto - Dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2326 del 03/02/2014

L'unica condizione richiesta dalla legge fallimentare ai fini dell'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori è costituita dal raggiungimento delle maggioranze entro il termine perentorio di venti giorni dalla chiusura del verbale dell'adunanza, di cui all'art. 178, quarto comma, legge fall., il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, che, nel computo dei voti, deve tenere conto anche delle dichiarazioni trasmesse dai creditori al commissario giudiziale, sia perché la menzionata norma - diversamente dall'art. 125, secondo comma, legge fall. in materia di concordato fallimentare - non fornisce alcuna indicazione sul luogo in cui tali dichiarazioni debbono pervenire, non essendo decisiva nel senso del deposito in cancelleria la previsione della loro annotazione in calce al verbale da parte del cancelliere, sia alla stregua dei criteri ispiratori della disciplina del concordato preventivo, che sono informati all'esigenza di mantenere in attività la struttura produttiva in precarie condizioni economiche e di evitare il fallimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2326 del 03/02/2014