Skip to main content

concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 21/02/2014

Procedimento di revoca dell'ammissione ex art. 173 legge fall. - Qualità di parte del commissario giudiziale - Esclusione - Fondamento - Legittimazione ad impugnare - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 21/02/2014

Il commissario giudiziale del concordato preventivo non è parte in senso formale o sostanziale del subprocedimento di revoca, aperto d'ufficio dal tribunale ai sensi dell'art. 173 legge fall. (nella formulazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), come palesato dal fatto che la norma non prevede alcuna comunicazione nei suoi confronti, pur non precludendone la partecipazione; ne deriva che il medesimo non è nemmeno legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale la corte d'appello abbia riformato il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo emesso dal tribunale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 21/02/2014

Legge Falliment. art. 165, Legge Falliment. art. 173, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169,