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fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - responsabilità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3706 del 17/02/2014

Responsabilità del curatore revocato - Azione di surroga o di regresso verso il medesimo esperita da terzo corresponsabile che abbia transatto con la procedura - Autorizzazione del giudice delegato ex art. 38 legge fall. - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3706 del 17/02/2014

Il terzo corresponsabile dei danni arrecati alla massa fallimentare, che abbia provveduto al risarcimento surrogandosi nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, ai sensi dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., ovvero agisca in regresso, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., è titolare di una legittimazione autonoma ad agire, senza che sia a tal fine necessaria l'autorizzazione del giudice delegato richiesta dall'art. 38 legge fall. per l'azione di responsabilità proposta dal nuovo curatore quale organo della procedura.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3706 del 17/02/2014