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apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10113 del 09/05/2014

Art. 10 legge fall. - Iscrizione nel registro delle imprese di precedente dichiarazione di fallimento - Equiparazione alla cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10113 del 09/05/2014

Ai fini della pubblicità della cessazione dell'attività di impresa, non sussiste identità di situazioni tra la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese e l'iscrizione nello stesso registro della sua dichiarazione di fallimento, atteso che, in tale ultima ipotesi, l'eventuale revoca del fallimento comporta, per l'imprenditore che non ha cessato l'attività commerciale, la possibilità di riprenderla, e, per quello che l'ha cessata, la possibilità di essere dichiarato nuovamente fallito. Deve, quindi, ritenersi ragionevole e coerente con il sistema la mancata attribuzione di rilievo a quest'ultima iscrizione ai fini del decorso del termine annuale ex art. 10 legge fall. e, per l'effetto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della relativa norma in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10113 del 09/05/2014