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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10104 del 09/05/2014

Cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese - Notificazione presso la sede dell'impresa - Validità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10104 del 09/05/2014

Il ricorso per dichiarazione di fallimento è validamente notificato al debitore presso la sede dell'impresa individuale pur dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese (che ha valore di pubblicità dichiarativa) e indipendentemente dal regime di opponibilità degli atti in esso iscritti, quando sia stata fornita la prova della diversa situazione di fatto e, cioè, della perdurante domiciliazione del suo titolare presso l'azienda (nella specie desumibile da un atto pubblico stipulato in epoca successiva di vari mesi alla formale cancellazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10104 del 09/05/2014