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fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10778 del 16/05/2014

giudizio di omologazione - Valutazione dei fatti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 legge fall. - Instaurazione di un autonomo procedimento - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10778 del 16/05/2014

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Ne consegue che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall'art. 173 legge fall., il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10778 del 16/05/2014