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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10454 del 14/05/2014

Cessione di credito concorsuale - Prova della anteriorità della cessione al fallimento - Necessità - Esclusione - Limiti - Ammissione al passivo - Modalità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10454 del 14/05/2014

In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, secondo comma, legge fall.) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (art. 127, ultimo comma, legge fall.), restando, altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dall'art. 115 legge fall, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10454 del 14/05/2014