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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 17195/2014

Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Condizioni - Natura non solutoria - Operazioni bilanciate - Configurabilità - Presupposti - Accordi tra banca e cliente - Destinazione a prelievi o pagamenti - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17195 del 29/07/2014

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, così da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17195 del 29/07/2014

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