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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014

Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti - Istanza di acquisizione della documentazione contenuta nel ricorso in opposizione - Legittimità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita "ex officio". Peraltro, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento "per relationem" a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014