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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 10004/2011

Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Mancata prova di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del proprio debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 legge fall. o revocabilità ex art. 67 legge fall. - Esclusione - Fondamento.

Contratti bancari - apertura di credito bancario - garanzia - in genere - fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Mancata prova di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del proprio debito fideiussorio da parte del fideiussore - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettabilità dell'accreditamento alla dichiarazione di inefficacia ex art. 44 legge fall. o di revocatoria ex art. 67 legge fall. - Esclusione - Fondamento.

Il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario possa estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi); ne consegue che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 legge fall. ovvero all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011

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10004 

2011